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PAGAMENTO F24

Vi informiamo che con decorrenza 1° Ottobre 2014 entreranno in vigore le restrizioni previste dal Decreto 66/2014, convertito nella legge 89/2014 art.11 comma 2 in riferimento all’ utilizzo dei modelli cartacei F24 da parte dei contribuenti. Pertanto, da tale data è posto il divieto di pagamento delle deleghe a mezzo sportello bancario in caso di importo uguale a 0 (zero) a seguito di compensazioni.
Tali disposizioni potranno essere effettuate esclusivamente mediante i soggetti autorizzati dall’Agenzia delle Entrate di cui noi facciamo parte.

Il pagamento F24 comprende la maggior parte delle imposte, tasse e contributi come:

  • Imposte sui redditi (Irpef e Ires)
  • Ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale
  • IVA
  • Addizionale regionale e comunale all’Irpef
  • Imu, Tares, Tari e Tas
  • Imposte sostitutive
  • Addizionali regionali
  • Tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta
  • Tarsu/Tariffa e Tosap/Cosap, riservati ai Comuni che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate

Il modello F24 viene utilizzato inoltre anche nei casi di:

  • Liquidazione e controllo formale della dichiarazione
  • Avviso di accertamento
  • Avviso di irrogazione di sanzioni
  • Conciliazione giudiziale
  • Ravvedimento